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Informazioni utili

le domande più frequenti

Se il decesso avviene in casa o in casa di cura: personalmente, o attraverso una Agenzia di Onoranze Funebri, si deve chiamare il medico curante o la guardia medica che verifica le cause del decesso e compila un certificato su apposito modulo.

Se il decesso avviene in ospedale: per la denuncia di morte e le relative certificazioni provvede l’amministrazione ospedaliera.

Nel caso di morte violenta, di morte improvvisa per strada o in luoghi pubblici, ovvero in caso di morte di persone che vivono sole o comunque di persone ignote: deve essere avvertita l’Autorità giudiziaria (chiamando la Pubblica Sicurezza – 113) da cui dipende l’autorizzazione alla rimozione della salma.


In questi casi la salma viene trasportata all’Obitorio Comunale, per gli accertamenti previsti dalla Legge o per il riconoscimento. Durante le prime 24 ore dal decesso (48 nel caso di morte naturale improvvisa), le salme non possono essere racchiuse nella cassa né essere sottoposte a qualsiasi trattamento che possa ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Se il defunto era intestatario di una cartella esattoriale, relativa alla tassa per la raccolta dei rifiuti (tributo n.440), è necessario recarsi, entro il 30 giugno o il 31 dicembre, all’Ufficio Comunale per la cessazione o la trascrizione (intestazione ad altro familiare) della cartella suddetta. Per la cessazione occorre esibire il certificato di morte.


Se il defunto era utente di luce, gas, acqua, telefono, per la cessazione è necessario rivolgersi alle rispettive aziende erogatrici.


Se il defunto aveva un’attività commerciale, ci si deve rivolgere, al più presto, all’Ufficio di Polizia urbana del Comune per la voltura della licenza o la cessazione della stessa e alla Ripartizione tributi, per le cessazioni dei tributi comunali inerenti l’attività (tassa raccolta immondizie, imposta sulla pubblicità, tassa di occupazioni spazi ed aree pubbliche).


Se la persona defunta possedeva beni, è necessario provvedere, entro 6 mesi dal decesso, alla denuncia di successione all’Ufficio Imposte. Se ha lasciato testamento, è invece opportuno rivolgersi ad un notaio. Se il defunto era titolare di un’assicurazione sulla vita, occorre dare immediatamente denuncia alla Società assicuratrice.

Inumazione (in terra): è gratuita. Ogni fossa viene contraddistinta a cura del Comune; gli interessati possono, a loro spese, collocare apposite lapidi. Dopo 10 anni i resti delle salme vengono raccolti e tumulati su richiesta degli interessati oppure, trascorsi altri 6 mesi, vengono collocati in ossario comune.

Tumulazione (in loculi): esistono vari tipi di concessioni (in uso temporaneo), ventennale e novantanovennale (tombe di famiglia), a seconda del comune di competenza relativo.

Cremazione: occorre l’autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata solo se esiste espressa volontà del defunto, mediante testamento, iscrizione ad apposita associazione, oppure dichiarazione del coniuge o del parente più prossimo.
Le spese di onoranze funebri, nella misura prevista dalla Legge, sono detraibili delle imposte di successione e dalle imposte sui redditi.

È innanzitutto necessario munirsi della scheda ISTAT di morte redatta, dal medico curante in caso di morte casalinga, o dall’ospedale, in caso di morte in ospedale.

Bisogna poi recarsi presso la U.S.L. di zona per l’apposizione della firma da parte del medico sanitario. In seguito, con i documenti ottenuti, ci si deve recare presso il comune di residenza, presso l’ufficio dello stato civile, e registrare il decesso.

Immediatamente si ottiene il certificato di morte e nell’arco delle 24 ore successive si può effettuare la sepoltura o il trasporto della salma presso altre destinazioni.

Quando il decesso avviene nell’abitazione del defunto, la costatazione del decesso è fatta dal medico curante il quale, individuata l’origine, ne denuncia la causa al Sindaco.


L’accertamento effettivo della morte compete al medico necroscopo in veste di pubblico ufficiale. Tale visita necroscopica deve essere effettuata dopo 15 ore dal decesso ed entro 30 ore.

La dichiarazione di morte deve essere fatta, entro 24 ore dal decesso, all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Tale dichiarazione compete ad uno dei congiunti del defunto o a persona con questi convivente oppure ad un loro delegato.

Allo scopo cautelativo di non impedire possibili manifestazioni di vita, il seppellimento delle salme deve essere preceduto da un periodo di osservazione, che nei casi normali è di 24 ore.

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano sospetti di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta sino a 48 ore.

Riguardo la sepoltura è opportuno innanzitutto sapere che ogni Comune ha un proprio Cimitero dove ricevere:

  1. Le salme di persone decedute sul proprio territorio, anche se residenti in altre località;
  2. Le salme di coloro che, pur residenti nel Comune, sono morti altrove;
  3. Le salme degli aventi diritto al seppellimento in cappella o loculo privato eistente all’intemo del Cimitero.

L’inumazione di un cadavere in “terra” è finalizzata a rendere più rapida possibile la trasformazione delle materie organiche in sali minerali. Per facilitare il processo, il cadavere viene collocato in una bara di legno leggero, facilmente decomponibile.
Il periodo di mineralizzazione del cadavere avviene normalmente nell’arco di dieci anni. L’inumazione dei cadaveri in aree a tale scopo obbligatoriamente predisposte, è soggetta a concessione a pagamento.

La tumulazione del cadavere in loculo, in tomba o in cappella privata, di contro, è finalizzata a conservare più a lungo le spoglie mortali e la sepoltura stessa. A tale scopo la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, l’una di legno e l’altra di metallo ed ermeticarnente sigillata. Il periodo di conservazione di un cadavere in un loculo, in una tomba o in una cappella varia a seconda del tipo di concessione ottenuta dal Comune. La concessione in uso dei loculi e delle altre sepolture private è a pagamento secondo una tariffa fissata dall’autorità comunale, così pure come il periodo di concessione.

La cremazione di un cadavere prevede l’incenerimento dello stesso per mezzo di combustione e la raccolta delle ceneri in un’apposita urna. Le urne contenenti le ceneri non possono essere custodite dai familiari del defunto presso il loro domicilio, ma devono essere accolte in un apposito edificio predisposto all’interno del cimitero o in sepoltura o in cappelle funerarie private.

La dispersione delle ceneri è consentita solamente nel cinerario comune del cimitero dove le ceneri verranno conservate in perpetuo e in forma collettiva.


La cremazione, è servizio pubblico a pagamento secondo tariffe che sono stabilite dallo Stato. Deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto da tutti i parenti più prossimi dello stesso grado.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti a società di cremazione, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

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